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Dipendenti pubblici orari visite fiscali: chi è esonerato?

Dipendenti pubblici orari visite fiscali 2015

Gli orari per le visite fiscali dei dipendenti pubblici sono stati modificati dopo l’entrata in vigore del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Tale decreto, convertito poi nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011, prevede che il controllo possa essere attivata dall’Inps a partire dal primo giorno di assenza, se questa si verifica nelle giornate immediatamente precedenti o successive a giorni festivi o non lavorativi.

Con la nuova normativa l’Inps ha chiarito il diritto del datore di lavoro di attivare la procedura di controllo nei confronti dei dipendenti che dichiarano lo stato di malattia. La visita fiscale può infatti essere richiesta dal primo giorno di malattia, utilizzando i servizi online messi a disposizione dall’Istituto.

Malattia dipendenti pubblici orari visite fiscali

È bene precisare che quando si fa riferimento alle giornate non lavorative si intendono sia i giorni festivi (domenica, Natale, Pasqua, ecc.) sia quelli di riposo infrasettimanale conseguenti a turni o servizi lavorativi. Ai fini del controllo fiscale, sono considerate non lavorative anche le giornate di permesso o di licenza concesse al dipendente.

Ma quali sono i nuovi orari per le visite fiscali? Da gennaio 2015 i dipendenti pubblici assenti per malattia devono essere reperibili tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. In caso di mancato rispetto di tali orari i lavoratori incorrono in sanzioni e provvedimenti disciplinari.

Durante le fasce orarie di reperibilità, il lavoratore assente per malattia è soggetto a visita medica fiscale e, di conseguenza, obbligato a farsi trovare presso il suo domicilio o in un altro indirizzo da lui indicato al momento della dichiarazione di inizio malattia.

Dipendenti pubblici orari visite fiscali: i dipendenti esonerati

Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i dipendenti assenti dal lavoro a causa di gravi patologie che richiedono terapie salvavita. Non sono tenuti a rispettare l’obbligo di reperibilità che i soggetti che hanno subito infortuni sul lavoro, o assenti a causa di malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio, oppure da stati patologici connessi ad una situazione di invalidità già riconosciuta.

Ricordiamo infine che l’art. 47 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ha modificato la disciplina relativa alle assenze dei dipendenti pubblici per malattia bimbo. In questo caso non vige l’obbligo per genitori e figli di rispettare gli orari previsti per le visite fiscali. È bene precisare che per legge i genitori possono assentarsi, alternativamente, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio con un’età massima di 3 anni.