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Assegno al nucleo familiare

Cos’è l’assegno al nucleo familiare?

L’assegno al nucleo familiare (ANF) è un sostegno economico per le famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente. I nuclei familiari devono essere composti da più persone e il reddito complessivo deve essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.

A chi è rivolto

L’assegno al nucleo familiare spetta a:

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori dipendenti agricoli;
  • lavoratori domestici;
  • lavoratori iscritti alla gestione separata;
  • titolari di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
  • titolari di prestazioni previdenziali;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Come funziona l’assegno?

DECORRENZA E DURATA

Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l’erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio celebrazione del matrimonio, nascita di figli) e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Non possono essere erogati complessivamente più di sei assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell’INPS, la data iniziale dell’erogazione e quella di scadenza sono indicate nell’autorizzazione.

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

 

QUANTO SPETTA

L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1 luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente (circolare INPS 92 del 27 maggio 2016).

I redditi del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all’IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da considerare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro) prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno precedente.

Non devono essere dichiarati tra i redditi:

  • i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
  • l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

L’assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione. In alternativa, se il richiedente è addetto ai servizi domestici, iscritto alla gestione separata, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, oppure ha diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, è direttamente l’INPS che paga l’assegno.

L’INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.

 

DECADENZA

Il diritto all’assegno famigliare cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il riconoscimento del diritto, come separazione legale dal coniuge o raggiungimento della maggiore età del figlio.

Domanda

REQUISITI

Gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da:

  • il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
  • il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri poligami nel loro Paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie;
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
  • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.

Per i titolari di pensione ai superstiti, il nucleo ha diritto all’ANF se composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati minori o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona, se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile.

Il coniuge dell’avente diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare può chiedere il pagamento della prestazione purché non sia titolare di un proprio diritto all’ANF, determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. La richiesta di pagamento da parte del coniuge deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559.

Se i coniugi sono separati o divorziati, in caso di affidamento condiviso, entrambi i genitori affidatari hanno diritto all’ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.

Il diritto rimane al genitore affidatario anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione), e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell’ex coniuge, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Il genitore convivente con il minore (privo di autonomo diritto) nato fuori del matrimonio da genitori comunque non coniugati, può chiedere il pagamento degli ANF sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.

 

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda va presentata per ogni anno a cui si ha diritto.

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

 

COME FARE DOMANDA

Se il richiedente svolge attività lavorativa dipendente, la domanda va presentata al proprio datore di lavoro, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tal caso, il datore di lavoro deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto, nel termine di prescrizione di cinque anni.

Se il richiedente è addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata o abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, la domanda va presentata online all’INPS, attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact Center Integrato INPS-INAIL, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 da rete mobile.

Enti di Patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.