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Tutte le novità dei mutui Inpdap Inps: importi, tassi e sospensione del rimborso

Mutui agevolati per dipendenti e pensionati pubblici

Quando si tratta di acquisto della prima casa, la valutazione delle offerte è la condizione essenziale per trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze. I mutui Inpdap Inps rappresentano una soluzione molto competitiva per dipendenti e pensionati pubblici. Vediamo cosa offrono e perché sceglierli.

Prima di trattare le caratteristiche dei mutui Inpdap Inps è necessaria una precisazione. Si tratta di un’opportunità di accesso al credito che prevede specifici requisiti da rispettare.

I requisiti

Le richieste dei mutui Inpdap Inps possono essere inoltrate solo da dipendenti, che dispongono di un contratto a tempo indeterminato, e pensionati afferenti alla Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali. Altro requisito essenziale, almeno un anno di anzianità di iscrizione.

Gli importi finanziabili

Le somme che sono erogate al mutuatario cambiano a seconda della richiesta. Per l’acquisto o costruzione della prima casa (non di lusso in termini catastali) è disposto un importo massimo pari a 300 mila euro.

Somma che va a ridursi a 150 mila euro per le opere di manutenzione e ristrutturazione della prima casa (sono ammessi anche gli interventi di adattamento, ampliamento e trasformazione). L’importo in ogni caso non può eccedere la soglia del 40% del valore dell’abitazione.

Il terzo scenario contemplato dal regolamento prevede l’acquisto o costruzione di un box oppure posto auto. Una finalità che permette di ricevere fino a 75 mila euro.

Come presentare la richiesta

Passiamo alle procedure di richiesta. L’utente deve utilizzare i servizi online del sito Inps (inps.it), l’accesso prevede l’impiego del PIN, codice di identificazione fornito dall’ente previdenziale.

La richiesta va inoltrata all’interno di specifici periodi dell’anno: le prime dieci giornate di gennaio, maggio e settembre. Sono previsti numerosi allegati, la cui assenza, anche solo parziale, pregiudica la validità della domanda.

I tassi di interesse

Altro elemento chiave di questo finanziamento è il tasso di interesse. Il mutuatario può scegliere tra le due soluzioni più classiche, fisso e variabile.

Con il mutuo a tasso fisso è applicato il 2,95%, mentre scegliendo il tasso variabile la rata sarà computata alla luce dell’Euribor a 6 mesi, calcolato su 360 giorni, maggiorato di 200 punti base.

Il piano di rimborso ha una durata variabile, la soglia minima corrisponde a 10 anni ma può aumentare fino a 30 anni. La durata non può superare i 15 anni in caso di beneficiari over 65. La cadenza della rata è semestrale e posticipata, espressione di un piano di ammortamento alla francese.

Le rate sono pagate attraverso Mav precompilati, che possono essere scaricati dal portale ufficiale Inps (inps.it).

Come richiedere la variazione del tasso

I dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che hanno in corso mutui Inpdap Inps possono richiedere la variazione del tasso d’interesse, in questo modo sarà possibile passare da tasso fisso a variabile e viceversa.

A seconda di quanto stabilito dal nuovo Regolamento Mutui Inps, approvato con la determinazione presidenziale n. 79 del 24 luglio 2015, i beneficiari dei mutui ipotecari hanno la possibilità di modificare il tasso una sola volta nel corso del piano di ammortamento.

Per poter beneficiare della variazione del tasso è necessario inoltre che siano decorsi almeno due anni dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento. Ricordiamo inoltre che la richiesta di variazione deve essere presentata online tramite l’apposito servizio presente sul sito ufficiale dell’Inps.

Come richiedere la sospensione del mutuo

In alcuni casi l’Inps consente al mutuatario di sospendere il pagamento delle rate di ammortamento del finanziamento. Tuttavia le istanze possono essere presentate esclusivamente da mutuatari che si trovano in situazioni di morosità incolpevole.

La richiesta di sospensione mutui Inpdap Inps infatti può essere presentata solo nei casi di morosità incolpevole causata da:

  • malattia del mutuatario o del suo coniuge, con conseguente riduzione della capacità economica del beneficiario del finanziamento;
  • morte del beneficiario o del coniuge;
  • involontaria perdita del posto lavoro;
  • eventi calamitosi avvenuti nel territorio dell’immobile oggetto di mutuo.
  • ricoveri ospedalieri e spese mediche chirurgiche derivanti da malattia o infortunio di un componente del nucleo familiare del beneficiario;
  • spese legate all’assistenza continuativa a un componente del nucleo familiare del beneficiario del mutuo;
  • separazione giudiziale;
  • furto o danni causati alla casa di residenza del mutuatario, a condizioni però che non siano coperti da assicurazione.