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Limiti alla cumulabilità di pensioni e redditi da lavoro

La legge prevede dei limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro per i titolari di assegni o pensioni di invalidità e per i pensionati lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Cumulo pensione e reddito da lavoro

La legge prevede limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro per:

  • i titolari di assegni di invalidità;
  • i titolari di pensioni di invalidità;
  • i pensionati lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Si ricorda, inoltre, che il richiedente la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità o la pensione anticipata, per poter conseguire il diritto alla pensione, deve cessare l’attività lavorativa subordinata. Non è necessario, invece, cessare l’attività di lavoro autonomo.

Trattenute

Se il pensionato presta attività lavorativa subordinata, il datore di lavoro effettua la trattenuta sulla retribuzione e deve provvedere al versamento di quanto trattenuto all’ente previdenziale che eroga la pensione. In caso di tardiva liquidazione della prestazione, la trattenuta viene effettuata dall’ente previdenziale sugli arretrati di pensione.

Se il pensionato è in possesso di redditi da lavoro autonomo, la trattenuta è effettuta sulla pensione dall’ente previdenziale.

La trattenuta può essere giornaliera e da effettuare sulla retribuzione per reddito da lavoro dipendente, oppure mensile e da effettuare sulla pensione in base ai redditi da lavoro autonomo.

I redditi da lavoro ricollegabili ad attività svolta senza vincolo di subordinazione debbono considerarsi redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali.

Se l’attività lavorativa autonoma è stata svolta solo per un periodo nel corso dell’anno solare, la trattenuta va applicata ai mesi per i quali è stato conseguito il reddito.

Il pensionato che svolge attività lavorativa dipendente all’estero è tenuto a comunicare all’INPS la data di inizio dell’attività, il numero delle giornate di lavoro e l’importo mensile della retribuzione. Le trattenute vengono effettuate direttamente dall’INPS sulla pensione.

Il pensionato che svolge attività lavorativa autonoma all’estero deve comunicare i redditi entro la scadenza prevista.

Assegno di invalidità

Per i titolari di assegno di invalidità che continuano a lavorare, la legge prevede un doppio taglio dell’assegno. La pensione si riduce del 25% se il reddito supera quattro volte il trattamento minimo annuo e del 50% se lo supera cinque volte.

Se l’assegno ridotto resta comunque superiore al trattamento minimo, può subire un secondo taglio. Con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta, variabile in base alla provenienza del reddito: sarà pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo, in caso di lavoro dipendente, e pari al 30% della quota eccedente e mai superiore al 30% del reddito percepito, in caso di lavoro autonomo.

Con almeno 40 anni di contributi versati, invece, non è prevista alcuna trattenuta e l’assegno è interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo.

In caso di trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia, la pensione è cumulabile con i redditi da lavoro.

Pensione di invalidità

Se il pensionato è di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia è prevista la sospensione della pensione di invalidità, se il reddito derivante da lavoro dipendente, autonomo, professionale o d’impresa è superiore a 3 volte l’ammontare del trattamento minimo del fondopensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Se la pensione di invalidità è superiore al trattamento minimo può subire una trattenuta. Con meno di 40 anni di contributi, la trattenuta varia in base alla provenienza del reddito: sarà pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo , in caso di lavoro dipendente, e pari al 30% della quota eccedente e mai superiore al 30% del reddito percepito, in caso di lavoro autonomo.

Con almeno 40 anni di contributi versati, non è, invece, prevista alcuna trattenuta e la pensione è interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo.

In caso di trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, la pensione è cumulabile con i redditi da lavoro.

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità è incompatibile con:

  • qualsiasi attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, svolta in Italia o all’estero;
  • l’iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli;
  • l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali;
  • i trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;
  • ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

La pensione di inabilità è incompatibile con:

  • qualsiasi attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, svolta in Italia o all’estero;
  • l’iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli;
  • l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali;
  • i trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;
  • ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

In caso di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all’INPS, che revoca la pensione di inabilità e, se ricorrono le condizioni, liquida l’assegno ordinario di invalidità, a partire dal primo giorno del mese successivo all’incompatibilità.

Presentazione delle dichiarazioni dei redditi da lavoro

Al fine di determinare l’esatta misura della trattenuta da operare, i titolari di pensione o di assegno di invalidità devono presentare la dichiarazione attestante i redditi da lavoro autonomo, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEF (modello UNICO).

È necessario presentare la dichiarazione attestante i redditi da lavoro autonomo dell’anno precedente e la dichiarazione “a preventivo” per effettuare provvisoriamente le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, sulla base della dichiarazione dei redditi che si prevede di conseguire nel corso dell’anno.

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto delle eventuali perdite deducibili, imputabili all’anno di riferimento del reddito.

I pensionati che non hanno avuto variazioni del reddito dichiarato a preventivo devono presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo.

I pensionati con reddito dell’anno in corso invariato rispetto a quello dichiarato a consuntivo per l’anno precedente devono presentare la dichiarazione reddituale a preventivo.

Sanzioni

Il lavoratore che non produce al proprio ente previdenziale la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo deve versare la somma pari all’importo annuo della pensione, percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione.

Inoltre, sono previste sanzioni a carico del datore di lavoro e del lavoratore subordinato inadempienti alle norme sull’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente.