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Contributi figurativi per maternità, congedo parentale e riposi per allattamento

Durante il primo anno di vita del bambino, ai genitori sono concessi periodi di riposo, che sono coperti da contribuzione figurativa.

 

Riposi giornalieri per la madre

Durante il primo anno di vita del bambino, il datore di lavoro deve concedere alla lavoratrice madre due periodi di riposo di un’ora ciascuno, cumulabili durante la giornata. Se l’orario di lavoro è inferiore alle sei ore, la madre ha diritto ad una sola ora di riposo (art. 39 del D.lgs. 151/2001).

I periodi di riposo diventano di mezz’ora se il bambino è affidato ad un asilo nido o ad altra struttura idonea, messa a disposizione dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze.

 

Riposi giornalieri del padre

Il padre ha diritto agli stessi periodi previsti per la madre (art.40 del D.lgs. 151/2001), se:

  • i figli sono affidati al solo padre;
  • la madre dipendente non se ne avvale;
  • la madre non è lavoratrice dipendente;
  • la madre è colpita da grave infermità o decesso.

Le stesse disposizioni si applicano anche per le adozioni o gli affidamenti, entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia e, per i parti plurimi, i periodi di riposo vengono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre.

 

Accredito figurativo

A partire dal 28 marzo 2000, i periodi di riposo sono coperti da contribuzione figurativa, con un valore retributivo del 200 per cento rispetto al valore massimo dell’assegno sociale e in proporzione ai periodi di riferimento.  L’interessato potrà integrare tali contributi con un versamento, secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria (integrazione con riscatto, ai sensi dell’art.13 della legge n. 1338 del 1962).

I contributi servono alla misura e al diritto dei trattamenti pensionistici previdenziali.

La domanda deve essere presentata alla sede di appartenenza ed è bene sottolineare che la presente scheda non costituisce fonte di diritti e non deve essere ritenuta valida per affidamenti o scelte lavorative e previdenziali.