Estinzione anticipata mutui ipotecari: la Direttiva Europea
La commissione sull’estinzione anticipata mutui non sarà applicata. A deciderlo è la Direttiva Europea 17/2014 (Mortgage Credit Directive), in fase di recepimento con il Disegno di Legge della Delegazione Europea 2015, che è già stato approvato dal Consiglio dei Ministri.
Il provvedimento dovrà essere ufficializzato entro il prossimo 21 marzo, con la concretizzazione di otto direttive comunitarie che intervengono su diverse tematiche.
Nelle specifico, per quanto riguarda i mutui la Delegazione Europea ha precisato che non dovrà essere applicata alcuna penale in caso di estinzione anticipata di un finanziamento in corso.
Un chiarimento che diventa cruciale in seguito alla diatriba aperta negli ultimi mesi, quando l’applicazione della penale sull’estinzione anticipata mutui sembrava imminente. Ricordiamo infatti che in passato questo costo veniva definito in base al debito residuo al momento della richiesta di chiusura del finanziamento. In linea di massima si aggirava intorno all’1,5%- 2%.
La normativa era cambiata nel 2007 con il Decreto Bersani, che aveva cancellato la penale estinzione anticipata mutui a partire da quell’anno, mantenendola però sui finanziamenti accesi in precedenza, seppur in misura ridotta.
Estinzione anticipata mutui penale e valutazione del patrimonio
Il disegno di legge si esprime anche in merito ad altre tematiche, sempre legate al mercato mutui. Nello specifico introduce un metodo standard per la valutazione del patrimonio immobiliare. Procedura che sarà elaborata in collaborazione con l’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
Disposizione che mira ad omogeneizzare i criteri di determinazione del valore delle abitazioni in relazione alle perizie estimativa richieste per la concessione del mutuo.
Particolare attenzione è rivolta alla tutela del potenziale mutuatario, che deve essere informato sulle caratteristiche del contratto di finanziamento.
In particolare è richiesta l’esplicitazione del Taeg (Tasso annuo effettivo globale), necessario per comparare i diversi mutui. Viene introdotto inoltre l’obbligo di fornire al cliente il Prospetto informativo europeo standardizzato.
Estinzione anticipata mutui: periodi di riflessione e termini di tolleranza
Come specificato dall’articolo 12 del Ddl, chi presenta domanda di mutui avrà la possibilità di beneficiare di periodo di riflessione, pari a una settimana, prima di sottoscrivere il contratto.
Opzione promossa per garantire la maggior trasparenza possibile. Analogamente, sono previsti sette giorni di “riflessione antecedente alla conclusione del contratto”.
La nuova normativa si esprime anche in merito al problema del pagamento delle rate. Di fronte a un crescente numero di mutuatari in difficoltà, la Direttiva Europea prescrive termini di tolleranza più ampi nei confronti di quanti non riescono a rispettare le scadenze.
Viene lasciata invece ai Governi dei singoli Paesi la possibilità di stabilire dei limiti agli oneri previsti in caso di mora.