Mutui e pignoramenti casa cosa dice la nuova normativa
Mutui non pagati cosa succede al beneficiario? Quali sono le conseguenze dell’insolvenza? Interrogativi che senza dubbio si pongono quanti hanno in corso un mutuo e non sono certi di riuscire a rispettare le scadenze.
La questione mutui non pagati cosa succede è stata oggetto di una modifica della normativa nel corso del 2016. Nell’aprile dello scorso anno infatti è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo sui mutui e sui pignoramenti.
Entrato in vigore a novembre 2016, il decreto 72/2016 ha modificato i diritti sia dei cittadini che delle banche in materia di mutui e pignoramento degli immobili oggetto di ipoteca. Modifiche che hanno apportato delle novità senza dubbio importanti dato che, stando ai dati l’Istat nel 2015 ben il 5,4% delle famiglie italiane era indietro con i pagamenti delle rate del mutuo.
Ritardo rata mutuo quando c’è il pignoramento dell’immobile
Il nuovo decreto stabilisce che la banca o finanziaria che concede il mutuo ipotecario possa attivare la procedura di pignoramento della casa solo dopo il mancato pagamento di 18 rate mensili. Anche se si tratta di rate non consecutive.
Si tratta di un passo avanti, in termini di tutela del consumatore, rispetto alle condizioni previste inizialmente. Con il recepimento della direttiva comunitaria del 2014 (17/Ue) era previsto infatti che la banca potesse attivare il pignoramento dell’immobile dopo il mancato pagamento di sole 7 rate.
A tal proposito è necessario precisare che dopo il mancato pagamento di 18 rate la banca potrà procedere con il pignoramento e la vendita diretta della casa. Questo senza dover passare per l’asta immobiliare.
Tuttavia la normativa vigente consente di saltare l’asta solo se nel contratto di mutuo è prevista la possibilità per la banca di procedere all’espropriazione diretta. In altre parole, a meno che questa possibilità non sia chiaramente indicata in una delle clausole del contratto, in caso di insolvenza la banca dovrà seguire l’iter tradizionale.
Interessi di mora e segnalazione Crif
Analizzando la questione mutui non pagati cosa succede è necessario spendere qualche parola anche in merito agli interessi di mora. Ovviamente non sempre il mancato pagamento di una o più rate del mutuo comporta la perdita della casa di proprietà. Tuttavia ci sono sempre conseguenze poco piacevoli.
Innanzitutto pagare in ritardo una o più rate del mutuo comporta l’applicazione degli interessi di mora. Maggiorazione che aumenta con il passare dei giorni di ritardo. Per il calcolo degli interessi di mora è necessario utilizzare la seguente formula.
Interessi di mora = rata x giorni di ritardo x tasso di mora / 36500
Non solo. Una volta che il beneficiario del mutuo è ritenuto moroso la banca può procedere con la segnalazione del nominativo presso il CRIF.
Solitamente sono considerati morosi i mutuatari che si trovano in una delle seguenti situazioni.
- Mancato pagamento una o più rate di ammortamento.
- Ritardo nel pagamento per un periodo superiore a 180 giorni rispetto alla scadenza originaria.
- Ritardo nel pagamento di almeno 7 rate per un periodo compreso tra il 30° ed il 180° giorno rispetto alla scadenza originaria della rata.