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Quali sono i documenti mutuo Inpdap da presentare in sede di domanda

Mutuo Inpdap documenti necessari per la richiesta

I mutui Inps ex Inpdap sono finanziamenti a tasso di interesse agevolato erogati dall’Inps in favore di dipendenti e pensionati pubblici. Linee di credito che consentono di ottenere somme fino a 300 mila euro, per far fronte a diverse necessità. A seconda della finalità, variano sia la soma massima erogabile che i documenti mutuo Inpdap da presentare.

Tutti i dettagli in merito alla documentazione da presentare in sede di domanda sono indicati in un apposito documento. L’elenco documenti mutuo inpdap può essere consultato direttamente dal sito ufficiale dell’Inps. Nello specifico, per visionare la lista dei documenti è necessario collegarsi con il sito inps.it.

Una volta sulla home page del sito Inps è necessario raggiungere la pagina denominata Richiedere la concessione di un mutuo ipotecario. A questo punto è sufficiente fare click dal menu laterale di destra sul collegamento all’allegato Elenco documenti da allegare alla domanda.

Si apre quindi un file in cui sono indicati tutti i documenti da presentare in sede di domanda di finanziamento, con indicazione di tutte le possibili casistiche previste. Il documento è in Pdf e può quindi essere salvato sul proprio pc e stampato.

Come presentare domanda di mutuo Inpdap prima casa

In merito alle procedure di richiesta del mutuo Inps ex Inpdap, la domanda deve essere presentata per via telematizzata utilizzando i canali messi a disposizione dall’ente previdenziale. La compilazione della richiesta deve essere effettuata seguendo la procedura guidata del sito inps.it.

Per la trasmissione della domanda è necessaria l’autenticazione con Pin Inps. Si tratta del codice di riconoscimento dell’Inps che consente di accedere alle prestazioni dedicate alla categoria di utente cui si appartiene. Chi non è in possesso del Pin può richiederlo presso una qualsiasi sede Inps oppure tramite il sito dell’ente.

Ricordiamo infine che la presentazione della domanda può avvenire esclusivamente entro le finestre temporali stabilite dall’Inps, ossia dal 15 gennaio al 10 ottobre di ogni anno.

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