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Pensione ai superstiti di pensionato e lavoratore deceduto

La pensione ai superstiti è una prestazione economica erogata ai familiari del pensionato (pensione di reversibilità) o del lavoratore (pensione indiretta) deceduto. Per i superstiti dei lavoratori e dei pensionati della Gestione pubblica può essere riconosciuto il diritto alla pensione di privilegio (indiretta o di reversibilità).

I superstiti dell’iscritto nella assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità nel caso in cui la morte del dante causa risulti riconducibile, con nesso di causalità diretta, al servizio prestato nel corso di un rapporto di lavoro.

A chi è rivolto

La pensione ai superstiti può essere richiesta da:

  • il coniuge superstite, anche se separato;
  • il coniuge superstite separato con addebito, se titolare di assegno al mantenimento;
  • il coniuge divorziato, se titolare di assegno divorzile;
  • i figli, legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili di qualunque età, studenti entro i 21 anni o 26 anni se universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
  • i figli, non riconoscibili ai sensi degli articoli 279, 580 e 594 del codice civile, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge,  riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati dal coniuge del deceduto, minori regolarmente affidati da organi competenti a norma di legge, che alla data della morte del genitore siano minori, inabili di qualunque età, studenti entro i 21 anni o 26 anni se universitari e a carico alla data di morte del medesimo
  • i nipoti minori (equiparati ai figli) se a carico del nonno o della nonna, anche se non formalmente loro affidati, alla loro data di morte.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:

  • ai genitori d’età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:

  • ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

CHI  È “INABILE”

E’ inabile il soggetto che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Per i figli maggiorenni inabili è prevista la possibilità di mantenere il diritto alla pensione ai superstiti nonostante lo svolgimento di particolari attività lavorative con finalità terapeutiche e presso determinati datori di lavoro (circolare n. 15 del 2009).

Il superstite viene considerato a carico del defunto nelle seguenti condizioni:

  • Non autosufficienza economica: quando, dedotti i redditi non computabili per legge, il reddito del superstite non supera l’importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. In caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per i decessi successivi al 31 ottobre 2000, per l’accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio per il riconoscimento del diritto a pensione degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è stabilito dall’articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato. Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 5 della legge n. 222 del 1984 e che si trovino nell’impossibilità di deambulare o che necessitino di un’assistenza continua, il limite deve essere aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento.
  • Mantenimento abituale: condizione che si desume dall’effettivo comportamento del dante causa nei confronti dell’avente diritto.
  • Per la verifica delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale, assume particolare rilievo la convivenza o meno del superstite con il defunto.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

 

QUANTO SPETTA

L’importo per i superstiti è calcolato in base alla pensione dovuta al lavoratore deceduto o della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla legge 335/95:

  • 60%, solo coniuge;
  • 70%, solo un figlio;
  • 80%, coniuge e un figlio o due figli senza coniuge;
  • 100% coniuge e due o più figli;
  • 15% per ogni altro familiare avente diritto diverso dal coniuge, figli e nipoti.

Le pensioni ai coniugi superstiti che decorrono dal 1 gennaio 2012 sono soggette a una riduzione dell’aliquota percentuale in questi casi:

  • il deceduto ha contratto matrimonio a un’età superiore a 70 anni;
  • la differenza di età tra i coniugi è superiore a 20 anni;
  • la durata del matrimonio è inferiore ai dieci anni;
  • non c’è decurtazione se ci sono figli minori, studenti o inabili.

Dal 1 settembre 1995 la pensione ai superstiti viene ridotta se il titolare possiede altri redditi, come indicato nella tabella:

Ammontare dei redditi e percentuale di riduzione

 
AMMONTARE DEI REDDITIPERCENTUALI DI RIDUZIONE
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile  in vigore al 1° gennaio25%
dell’importo della
pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio40%
dell’importo della
pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio)50%
dell’importo della
pensione

L’incumulabilità non si applica in presenza di contitolari appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Quando diventa titolare di pensione ai superstiti, il titolare di un assegno sociale o di una pensione sociale perde il diritto a queste prestazioni che vengono revocate dalla data di decorrenza della nuova pensione, anche se a carico di Ente diverso dall’INPS. Vanno, invece, solo ricostituite se derivano da invalidità civile, visto che il reddito dell’anno precedente è il requisito per la loro concessione o revoca.

 

DECADENZA

Cause di cessazione:

  • per il coniuge se contrae un nuovo matrimonio. In questo caso gli spetta solo l’una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste per la nuova composizione del nucleo familiare;
  • per i figli minori quando compiono 18 anni;
  • per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque quando compiono 21 anni. La prestazione di un’attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del ventunesimo anno di età e l’interruzione degli studi non comportano l’estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
  • per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque quando compiono 26 anni. La prestazione di un’attività lavorativa da parte dei figli universitari e l’interruzione degli studi non comportano l’estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
  • per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;
  • per i genitori qualora conseguano altra pensione;
  • per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;
  • per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.

La cessazione della contitolarità di uno o più soggetti determina la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolando la pensione dalla decorrenza originaria con gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari.

Domanda

REQUISITI

Il lavoratore deceduto non pensionato deve aver maturato, in alternativa:

  • almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 503/92);
  • almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio precedente la data di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità).

Indennità per morte: il superstite del lavoratore assicurato al 31 dicembre1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti può richiederla se:

  • il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione;
  • non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
  • nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.

Indennità una-tantum: il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31 dicembre 1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiederla se:

  • non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
  • non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;
  • è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.

Il diritto a questo importo è soggetto alla prescrizione decennale.

 

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento successivo alla morte dell’iscritto o del pensionato. Trascorsi dieci anni dal decesso i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione.

Per il trattamento pensionistico privilegiato previsto per la gestione pubblica la richiesta va presentata entro i cinque anni dal decesso del dante causa.

L’indennità per morte deve essere presentata entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.

 

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact Center Integrato INPS-INAIL al numero 803 156 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

Enti di Patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nel caso di orfani minori, la richiesta deve essere presentata da chi ne ha la legale rappresentanza.Pensione ai superstiti di pensionato e lavoratore deceduto