Le nuove regole per il diritto alla pensione non valgono per alcune categorie di lavoratori non occupati nei limiti delle risorse finanziarie stabilite per legge.
Le nuove regole non si applicano ai:
- lavoratori in mobilità lunga che aspettano il perfezionamento dei requisiti per la pensione;
- lavoratori esonerati dal servizio o che hanno risolto il rapporto di lavoro con accordi individuali entro il 31 dicembre 2011, se perfezionano i requisiti della pensione entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge 201/2011;
- lavoratori che sono stati ammessi alla contribuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011;
- lavoratori che al 31 ottobre 2011 si trovavano in congedo straordinario per assistere i figli disabili gravi e maturano il requisito dei 40 anni entro 24 mesi dall’inizio del congedo.
MOBILITÀ E ALTRE SITUAZIONI PARTICOLARI
Nei limiti delle risorse stabilite, i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previsti dalla precedente normativa continuano ad applicarsi ad alcune categorie di lavoratori che si trovano in particolari condizioni e che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e precisamente:
- lavoratori in mobilità ordinaria per effetto di accordi sindacali precedenti al 4 dicembre 2011 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo della mobilità;
- lavoratori in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- lavoratori che, al 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore o che ne hanno diritto secondo gli accordi collettivi stipulati entro quella data. In quest’ultimo caso, i lavoratori restano a carico dei fondi di solidarietà fino ai 60 anni anche se hanno già maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento, previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
- lavoratori che al 4 dicembre 2011 abbiano in corso l’esonero dal servizio se emanato prima di tale data;
- lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 secondo accordi individuali sottoscritti ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile o secondo accordi collettivi di incentivi all’esodo stipulati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale. In questi casi, però, la data di cessazione del rapporto deve risultare da elementi certi e oggettivi e il lavoratore deve avere i requisiti anagrafici e contributivi che gli avrebbero permesso di ricevere la pensione entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011.
Le modalità di applicazione della esenzione e i limiti numerici dei pensionamenti saranno stabiliti con un decreto e monitorati dagli enti previdenziali.